Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:
- è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali;
- è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.
L’agevolazione, spetta solo alle imprese e non è prevista per gli investimenti in beni “generici” cioè riguarda esclusivamente i beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, individuati dalle Tabelle A e B (Finanziaria 2017).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza dello stesso alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Beni materiali industria 4.0
Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto per il 2024 nella misura prevista dall’art. 1 della Legge n. 178/2020:
| Importo investimento | Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A |
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) |
| Fino a 2.500.000 | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 10% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 5%* |
| Limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.
Beni immateriali industria 4.0
Relativamente ai beni immateriali nuovi industria 4.0 di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 (o 30.6.2025) spetta nella misura del 15% del costo (la misura del 20%, prevista per gli investimenti effettuati nel 2023, resta applicabile agli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).
Investimento 1.1.2023 – 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) | Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) |
20% | 15% |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
L’agevolazione spetta anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall’anno di interconnessione. La decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è stabilita in funzione dell’anno solare e pertanto, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall’anno di interconnessione del bene. Così, la prima rata (1/3) del credito può essere fruita dalla medesima annualità dell’investimento se l’interconnessione interviene nell’anno di effettuazione dello stesso ovvero nell’anno dell’interconnessione se quest’ultima interviene in un’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento.
Effettuazione investimento | Interconnessione | Utilizzo prima rata credito d’imposta |
2024 | 2024 | 2024 |
| 2024 | 2025 | 2025 |
Va considerato che con riferimento al credito d’imposta in esame:
- non è applicabile il limite:
– pari a € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, previsto dall’art. 31, DL n. 78/2010.
Va evidenziato che l’art. 1 della Finanziaria 2024 prevede, dall’1.7.2024, l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- l’utilizzo in compensazione per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito è indicato.
Ricordiamo che la rata annuale / parte di essa non utilizzata ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel mod. F24:
- va riportato il seguente codice tributo:
| beni materiali Industria 4.0 → 6936 | beni immateriali Industria 4.0 → 6937 |
nel campo “anno di riferimento” va riportato (anche per le rate successive alla prima) l’anno di interconnessione dei beni. Ricordiamo che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato dalla disponibilità del DURC che, deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.