Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stabilito a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.
Per ottenere il credito l’impresa deve inviare al GSE:
– una comunicazione preventiva, contenente la descrizione dell’investimento ed il relativo costo;
– una comunicazione consuntiva, a completamento dell’investimento;
– due certificazioni da parte di un valutatore indipendente (EGE, ESCo, ecc.): una preventiva attestante la riduzione dei consumi conseguibili tramite l’investimento e una consuntiva attestante l’effettiva realizzazione dello stesso conformemente a quanto previsto dalla certificazione preventiva.
Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile / fiscale.
Il beneficio può essere anche a favore dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.
Per fruire dell’agevolazione devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal “Codice della crisi d’impresa” ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle (note) Tabelle A e B, della Finanziaria 2017:
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
ovvero, alternativamente
una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Costituiscono “processi interessati” i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto / servizio / una parte essenziale dello stesso.
I beni oggetto di investimento di cui alle predette Tabelle A e B sono i medesimi per i quali spetta il credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” ex Finanziaria 2021.
Tra i beni agevolabili di cui alla Tabella B rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:
- i software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software / sistemi / piattaforme di cui al punto precedente.
Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Va considerato che, con riferimento all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023. Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, fino a € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal MiMit.
Merita evidenziare che l’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.
Investimenti Esclusi
Non sono agevolabili:
- gli investimenti destinati ad attività:
– connesse ai combustibili fossili;
– nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– connesse a discariche di rifiuti / inceneritori / impianti di trattamento meccanico biologico;
– nel cui processo produttivo sia generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n. 1357/2014, il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
- gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.