La normativa viene applicata in caso di nei confronti dei soggetti residenti in Italia, che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Non ci sono precisazioni sull’arco temporale cui fare riferimento per la verifica dell’importo annuo superiore a euro 200.000. A tale proposito, si potrebbe trattare dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) o dell’anno solare (365 giorni).
Un ulteriore aspetto da approfondire riguarda le tipologie contrattuali individuate dalla norma. Si tratta dei contratti di appalto, subappalto e di affidamento a soggetti consorziati nonché, in via estensiva, dei rapporti negoziali comunque denominati. Con riferimento all’ultima fattispecie, si ritiene che il Legislatore abbia voluto estendere le nuove disposizioni in materia di appalto a tutte quelle ipotesi di esternalizzazione dell’attività da parte delle imprese, indipendentemente dalla loro denominazione.
Per quanto concerne, infine, l’attività oggetto del contratto/rapporto negoziale, la stessa deve caratterizzarsi per:
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Le opere o i servizi commissionati devono, dunque, svolgersi presso la sede del committente. Ciò porta, pertanto, ad escludere dall’ambito applicativo delle nuove disposizioni tutte quelle attività commissionate che si realizzano al di fuori del contesto aziendale del committente.
Infine, i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività devono essere di proprietà del committente o riconducibili a quest’ultimo in qualunque forma. A tale proposito si ritiene che anche un utilizzo parziale e non solo esclusivo dei mezzi del committente comporta che l’esternalizzazione dell’attività, fermi restando gli altri requisiti previsti, rientri nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalto.