Per le aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta in misura variabile a seconda della tipologia di investimenti (base o 4.0) e del momento di effettuazione degli stessi.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche dei crediti d’imposta introdotti con la Legge n. 160/2019 e prorogati dalla Legge n. 178/2020.
| Base | Beni 4.0 | Software 4.0 |
Oggetto dell’agevolazione | Beni materiali strumentali nuovi non compresi nell’allegato A1 Beni immateriali non compresi nell’allegato B dal 16.11.2020 | Beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A | Software di cui all’allegato B |
Effettuazione dell’ investimento | Misura del credito d’imposta utilizzabile in F24 | | |
| Dal 1.1.2020 al 15.11.2020 con coda al 30.6.2021 | Materiali 6% fino a 2 mln No immateriali | 40% fino a 2,5 mln 20% da 2,5 a 10 mln | 15% fino a 700.000 |
| Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 con coda 1.1.2022-30.6.2022 | Materiali 10% fino a 2 mln Immateriali 10% fino a 1 mln Smart Working 15% | 50% fino a 2,5 mln 30% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln | 20% fino a 1 mln |
| Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 con coda 1.1.2023-30.6.2023 | Materiali 6% fino a 2 mln Immateriali 6% fino a 1 mln Smart Working 6% | 40% fino a 2,5 mln 20% da 2,5 a 10 mln 10% da 10 a 20 mln | |
In base alla legge 178/2020 rimangono escluse dalla possibilità di ottenere il credito:
- imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. n. 231/01 l’agevolazione è preclusa per gli investimenti effettuati (art. 109, TUIR) nel periodo di interdizione previsto dalla sanzione;
- non corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori: la verifica va fatta al momento dell’utilizzo in F24 del credito d’imposta, di conseguenza si consiglia di acquisire e conservare un DURC prima di ciascuna compensazione in F24;
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.
Ambito di applicazione
Il credito d’imposta base riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia con alcune esclusioni, tra cui gli immobili e le autovetture.
Alcune tipologie di investimenti meritano particolare attenzione:
- gli autocarri: sono agevolabili in quanto non inclusi nell’art. 164 TUIR mentre le autovetture non sono mai agevolabili;
- gli impianti fotovoltaici: è agevolabile solo la componente impiantistica ammortizzata al 9%;
- i beni immateriali: deve trattarsi di beni sotto forma di brevetti, licenze, marchi, software (anche in licenza d’uso) e non di costi pluriennali (spese di pubblicità, ricerca, avviamento, ecc.).
Il credito d’imposta 4.0 riguarda esclusivamente:
- i beni materiali elencati nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
- beni immateriali elencati nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.
I magazzini autoportanti sono agevolabili e nel costo entra anche la scaffalatura che concorre a formare la rendita catastale.
Gli impianti che producono energia (fotovoltaici, ecc.) non sono mai agevolabili.
I Requisiti dei crediti
- Il bene deve essere nuovo ovvero non deve essere mai stato utilizzato.
Nel caso di beni complessi acquistati da fornitori terzi o realizzati in economia è possibile utilizzare il concetto di prevalenza dei beni nuovi rispetto a quelli usati: in tal caso l’intero valore del bene sarà agevolabile. La prevalenza dovrà essere attestata dal fornitore o autocertificata in caso di realizzazione in economia. In generale, la norma non sembra agevolare interventi su beni già posseduti ed utilizzati. - Il concetto di strumentalità è sostanzialmente legato alla possibilità di ammortizzare il bene.
- L’investimento agevolabile deve essere destinato a strutture produttive in Italia. L’intento del Legislatore è quello di evitare che un’impresa italiana effettui l’investimento fruendo dell’agevolazione salvo poi trasferirlo presso consociate o soggetti esteri.