Nella risposta formulata, l’agenzia delle entrate evidenzia chiaramente come la previsione dell’art. 10 bis sia di carattere generale e sia finalizzata a ricomprendere qualsiasi agevolazione erogata in via eccezionale per fronteggiare l’emergenza covid. Dunque, per valutare la possibilità di applicare tale norma al sussidio, vengono esaminati (con esito positivo) sia la natura di eccezionalità del contributo che il suo legame con l’emergenza covid.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate l’obiettivo della norma è di agevolare gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi che maggiormente hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19.
L’agevolazione è quindi applicata ai sussidi straordinari diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza Covid erogati dagli enti a sostegno di imprese e lavoratori autonomi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate afferma quindi la non concorrenza delle somme (quelle precedenti la data del 31 marzo e di quelle successive) alla formazione del reddito imponibile.
In termini pratici e con riferimento all’adempimento dell’ “autodichiarazione aiuti di Stato”, per gli aiuti che saranno oggetto dell’adempimento con scadenza il prossimo 30 novembre, l’ indicazione dell’agenzia valorizza le modalità di compilazione della sezione II della dichiarazione aiuti per la sezione “altri aiuti”. Nei casi in cui un aiuto non sia specificatamente indicato tra quelli contenuti nella tabella elencata nelle istruzioni all’auto-dichiarazione, è necessario è altamente probabile che di tale aiuto si debba tenere conto nella sezione “altri aiuti” (sempre che la finalità sia quella di compensare gli effetti negativi dell’emergenza covid).