Il 18.3.2024 è la data di scadenza entro la quale le società di capitali devono procedere al versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali 2024.
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.
Per il versamento relativo al 2024 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2024.
L’importo è di:
- € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.
Non rilevano le variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2024 (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2025).
La tassa annuale è dovuta da spa, srl e sapa. Il MEF ha chiarito che, sono obbligate al versamento anche le società:
- in liquidazione ordinaria;
- sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.
Relativamente ad una società costituita a fine 2023 (ad esempio, 18.11.2023) con chiusura del primo esercizio al 31.12.2024, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Di conseguenza, la società che in sede di costituzione ha versato la tassa per il 2023 deve anche versare quanto dovuto entro il 18.3.2024.
I Soggetti
Non sono tenuti al pagamento della tassa in esame:
1. le società cooperative e di mutua assicurazione.
2. i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
3. le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
4. le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
La tassa annuale:
- sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro
assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
- è deducibile ai fini IRES / IRAP;
- è dovuta in misura forfetaria (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell’anno).
Il versamento:
- va effettuato tramite il mod. F24, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati.
Codice tributo | Anno di riferimento |
“7085” | “2024” |
- può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.
In particolare, per le vidimazioni effettuate nel 2024:
- Fino al 18.03.24: la prova del pagamento non può essere richiesta poiché non è ancora decorso il termine per il versamento;
- Dal 19.03.24 va esibita la fotocopia del mod. F24
Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.
Per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2024 il versamento (per l’anno di inizio) della tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
Sanzioni
Per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale, sulla base della circolare del MEF nr. 23/E del 25.1.99, sembra valere l’interpretazione per cui:
in caso di omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia la sanzione pari al:
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.
L’Agenzia delle Entrate e alcune CCIAA indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200%.
Ravvedimento
L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento beneficiando della riduzione della sanzione nelle seguenti misure.
| Sanzione ridotta | Termine di regolarizzazione |
| dallo 0,1% all’1,4% (1% x 1/10) | Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo) |
| 1,50% (15% x 1/10) | Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
| 1,67% (15% x 1/9) | Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
3,75% (30% x 1/8) | Entro 1 anno (dal 16.3) |
4,29% (30% x 1/7) | Entro 2 anni (dal 16.3) |
5% (30% x 1/6) | Entro il termine di accertamento |
In caso di “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.
La tassa va versata cumulativamente agli interessi tramite il mod. F24, mentre la sanzione tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.