Sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023.
Inizio Attività – Codice 1
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
la causa di esclusione in esame (codice 1) può essere applicata soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato il mod. AA7 / AA9 per la richiesta della partita IVA;
Per il periodo d’imposta successivo potrà essere invocata eventualmente la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività (codice 4).
In particolare un soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta successivo alla richiesta della partita IVA:
- indica la causa collegata con l’inizio attività (codice 1) soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 / AA9).
Secondo l’agenzia per individuare il periodo d’imposta di esclusione va fatto riferimento alla data di costituzione della società/apertura della partita IVA da parte della stessa;
- può indicare la causa connessa al non normale svolgimento dell’attività per il periodo d’imposta successivo.
Codice 2: cessazione attività
Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2023, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2023.
Il periodo che precede la liquidazione integra la fattispecie di “cessazione dell’attività” e comporta la relativa esclusione.
Codice 3: limite ricavi e compensi
Per gli ISA DG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), DG50U (intonacatura rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento edifici, DG69U (costruzioni), DK23U (servizi di ingegneria integrata), ai fini della determinazione del suddetto limite, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate secondo gli articoli 92 e 93 TUIR.
Codice 4: periodo di non normale svolgimento dell’attività
I soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività sono esclusi dall’applicazione degli ISA.
Nelle istruzioni ISA sono riportate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
- impresa in liquidazione ordinaria/liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- attività produttiva non iniziata in quanto:
– l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;
– è svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività.
- interruzione attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali;
- periodo d’imposta in cui l’imprenditore individuale/società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
- sospensione attività ai fini amministrativi con comunicazione CCIAA;
- modifica attività esercitata in corso d’anno;
- interruzione attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
La modifica in corso d’anno dell’attività esercitata rappresenta una causa di esclusione dagli ISA riconducibile ai soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività rientra in un codice attività compreso in un ISA diverso dall’attività svolta in precedenza.