Cessioni intracomunitarie in regime di call off stock
Il 2020 porta novità anche in merito all’invio di beni all’interno del territorio comunitario in regime di call off stock.
Il termine “call off stock” indica un “accordo” per il quale i beni vengono spediti o trasportati da un fornitore comunitario (o da un terzo per suo conto) ad un cliente UE, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà. Quindi, al momento del trasporto dei beni verso l’altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti.
Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore della Direttiva UE 1910/2018, il trasferimento da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock, non è più considerata una cessione intracomunitaria “presunta”, finché non avverrà il trasferimento effettivo del diritto di proprietà.
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Ai fini della piena operatività, la Direttiva UE 1910/2018 dovrà essere recepita da tutti gli Stati dell’Unione.
In altri termini, solo con il prelievo da parte del destinatario dei beni si realizza una cessione intracomunitaria, effettuata dal soggetto che ha inviato la merce nell’altro Stato UE.
La “sospensione” del trasferimento effettivo dura massimo 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.
Se entro 12 mesi dall’arrivo dei beni questi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, il giorno successivo alla scadenza del periodo, si considera realizzato un “trasferimento a destinazione” della propria impresa, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati.
La sospensione decade anche nei seguenti casi:
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in caso di distruzione, perdita o furto dei beni.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
se i beni sono ceduti ad una persona diversa dal soggetto passivo a cui sono destinati,[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
se i beni sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti,[/info_list_son][/info_list_father]
Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, nel termine dei 12 mesi, sono rispediti allo Stato membro da cui sono partiti oppure che il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito da un altro soggetto passivo.
Il registro dei beni deve obbligatoriamente essere tenuto dai soggetti coinvolti nel call off stock.
Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:
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il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l’indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
il numero di identificazione Iva dell’eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell’acquirente;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;[/info_list_son][/info_list_father]
Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni:
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la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell’acquisto intracomunitario di beni;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#513629″ connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-check-circle” iconclr=”#f07f3c”]
la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;[/info_list_son][/info_list_father]
Infine, è stabilito l’obbligo di trasmettere negli elenchi riepilogativi Intrastat il numero identificativo Iva dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di call off stock.