Rif. Art. 1 Legge n. 178/2020 - Circolare Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 9/E
Il credito d’imposta riguardante i beni strumentali nuovi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B della Finanziaria 2017 e prorogato dalla Finanziaria 2021) è riconosciuto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020:
- fino al 31 dicembre 2022;
ovvero
- fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Questo credito è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione del bene o in alternativa, può essere utilizzato in unica soluzione. Tale ultima possibilità risulta tuttavia limitata agli investimenti effettuati nel 2021, per i quali la “prenotazione” e la consegna sono intervenute entro il 31 dicembre 2021.
Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con ordine e versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021, è obbligatorio l’utilizzo in 3 rate.
