Il D.Lgs. n. 36/2021:
- da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale;
- dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto.
In particolare, stabilisce che l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale anche se le associazioni e le società sportive possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale. Inoltre precisa che l’attività sportiva dilettantistica comprende anche le attività di:
- formazione;
- didattica;
- di preparazione e assistenza all’attività sportiva;
e non solo attività esclusivamente sportive.
Nello statuto sociale, peraltro, deve essere espressamente prevista l’assenza di fini lucrativi con la conseguenza che gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.
Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Il divieto appena indicato viene derogato parzialmente in presenza di società e di cooperative sportive dilettantistiche, le quali possono destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT;
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Nello statuto sociale, peraltro, deve essere espressamente prevista l’assenza di fini lucrativi con la conseguenza che gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.
Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Il divieto appena indicato viene derogato parzialmente in presenza di società e di cooperative sportive dilettantistiche, le quali possono destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT;
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari; questa previsione, però, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
L’applicazione della disciplina di favore destinata ai sodalizi sportivi dilettantistici, è legata alla presenza di due condizioni:
- il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
- la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.
La riforma dello sport, quindi, è intervenuta prevedendo:
- da un lato, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva;
- dall’altro lato, possono ottenere la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo che avviene attraverso l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31 agosto 2022.