Allo scopo di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, a seguito delle misure adottate, è stata disposta tra l’1.1 e il 25.7.2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, il Sostegni-bis prevede il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di € 140 milioni per il 2021.
Con apposito Decreto il MISE ha individuato i soggetti beneficiari delle risorse del predetto fondo, l’ammontare degli importi concedibili e le relative modalità di erogazione.
Le Attività interessate
Le attività beneficiarie possono essere riassunte prevalentemente in: palestre, centri sportivi, discoteche, sale da ballo, cinema, arte, fiere e cerimonie.
In particolare rientrano nel beneficio:
- titolari di partita IVA al 26.5.2021, che alla medesima data esercitavano in forma prevalente una delle attività, riportate nell’Allegato di cui al citato DM 9.9.2021 (vedi seguente link).
- titolari di partita al 23.7.2021, che alla medesima data esercitavano in forma prevalente un’attività individuata dal codice 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo night- club e simili”;
Non possono usufruire dell’agevolazione:
- i soggetti non residenti/ non stabiliti in Italia;
- i soggetti già in difficoltà al 31.12.2019 ai sensi dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C (2020), 1863 final, fatta salva la deroga disposta per le micro/ piccole imprese;
- gli Enti pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- i soggetti seguenti: intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione non finanziaria e assimilati
Ammontare del contributo
Per “Discoteche, sale da ballo night-club e simili” sussiste un limite massimo di € 25.000 a beneficiario.
Per le attività di cui all’allegato di cui sopra vale la seguente ripartizione:
| Ammontare del contributo | Ricavi / compensi 2019 |
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| € 3.000 | fino a € 400.000 |
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| € 7.500 | superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione |
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| € 12.000 | superiori a € 1 milione |
Nella situazionedi assenza di ricavi/ compensi 2019 il contributo spetta nella misura di € 3.000.
Le caratteristiche del contributo e come fare domanda per ottenerlo
Al fine di ottenere il contributo in esame, corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale, i soggetti interessati devono presentare un’apposita domanda in via telematica alla stessa Agenzia.
Il modello utilizzabile per la domanda in esame e i termini di presentazione saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate entro il 6.12.2021.
- Il contributo non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.