Contribuzione 2025 Artigiani e Commercianti

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.010
Rif. Circolare INPS n. 38 del 7.2.2025, DL n. 201/2011 - Legge n. 207/2024

Con la recente Circolare 7.2.2025, n. 38 l’INPS ha comunicato aliquote, minimali e massimali contributivi per gli iscritti alla Gestione IVS di artigiani e commercianti per il 2025. 

Accanto all’aumento annuale dei minimali e massimali, evidenziamo che a seguito dell’incremento dello 0,45% previsto per i collaboratori under 21, viene meno la distinzione di aliquota basata sull’età. Di conseguenza, dal 2025, a tutti i soggetti iscritti alla Gestione IVS si applica la medesima aliquota contributiva.

I Soggetti dell'iscrizione

In linea generale sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS:

  • gli artigiani;
  • gli esercenti attività commerciali;
  • i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
  • i soci di:

– srl;

– srl unipersonali;

– accomandatari di sas;

– snc;

  • bagnini, ostetriche, affittacamere, operatori e guide turistiche (secondo requisiti particolari del proprio settore)

Il soggetto è obbligato all’iscrizione:

  • alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore;
  • alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore.

In particolare, l’INPS ha chiarito che nel caso in cui un soggetto eserciti due attività di cui, una ricadente nella Gestione separata, l’altra nella Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione alla seconda gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e di personalità della prestazione lavorativa, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

La posizione INPS viene confermata anche dalla Corte di Cassazione per la quale sussiste l’obbligo alla doppia contribuzione nel caso in cui l’amministratore partecipi in modo diretto all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

Socio di srl detentore di una partecipazione minima

Non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, nel caso in cui, anche svolgendo con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale. L’obbligo di versamento alla Gestione IVS riguarda soltanto il socio amministratore.

Socio – co.co.co. di una srl

È soggetto a doppia contribuzione, presso la Gestione IVS e la Gestione separata INPS.

Mera locazione di immobili di proprietà

Non rappresenta un’attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può, invece, configurare attività commerciale se esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

Aliquote e scadenze 2025

Dal 2012, le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali e, poi di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. Tale valore limite è stato raggiunto quest’anno anche per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per cui l’aliquota contributiva per il 2025 è pari al 24% per tutti i soggetti iscritti.

Inoltre per il 2025 rimangono confermate:

  • la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito di seconda fascia” (da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
  • l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni già pensionati. Tale riduzione, come specificato dall’INPS non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS;
  • la maggiorazione dello 0,48%, applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo per la cessazione dell’attività e della copertura di prestazioni previdenziali.

Riepiloghiamo qui di seguito le aliquote, il reddito minimo / massimo e gli scaglioni di reddito per il 2025:

  • Aliquota24% per gli artigiani; 24,48% per i commercianti. Le due percentuali vanno aumentate dell’1% per i redditi “di seconda fascia”.
  • Reddito minimo*: € 18.555 rappresenta la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive per determinare il contributo minimo dovuto annualmente; *Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
  • Reddito massimo: € 92.413 / 120.607 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
  • Scaglioni di reddito: – prima fascia > fino a € 55.448; – seconda fascia: da € 55.448 a € 92.413 / 120.607 per i  soggetti privi di anzianità al 31.12.95).

Ricordiamo inoltre che per l’INPS:

  • i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).
  •  il contribuente può comunque scegliere di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato “integrato”.devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Con riferimento al Concordato Preventivo Biennale l’istituto ha specificato che:

  • il CPB non fa venire meno gli obblighi contributivi; 
  • la base imponibile concordata assume rilevanza anche per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori;
  • il contribuente può comunque scegliere di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato integrato.

 

I termini di scadenza:

ACCONTO:

– 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2025 (€ 18.555), entro il:

  • 16.5.2025
  • 20.8.2025
  • 17.11.2025 (il 16.11 cade di domenica)
  • 16.2.2026

– 2 rate sul reddito eccedente il minimale 2025 entro il:

  • 30.6.2025 / 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%
  • 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di seconda rata

SALDO:

 30.6.2026 / 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%

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