I contributi:
- vanno corrisposti trimestralmente;
- devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non pagate.
Il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.
Se intervengono modifiche dell’atto costitutivo hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione.
A seconda della forma di esercizio dell’attività avviene un diverso tipo di individuazione dei contributi dovuti:
Ditta individuale Società di persone (snc/sas):
– applicazione della specifica aliquota alle somme spettanti;
– rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo.
Società di capitali (spa / srl):
– applicazione di un’aliquota differenziata per scaglioni;
– non è previsto minimale / massimale.
| Agente rappresentante di commercio |
| Forma esercizio attività | Minimale / massimale |
| Ditta individuale | titolare | SI minimale contributivo SI massimale provvigionale |
| Società di persone | soci |
| Società di capitali | soci | NO minimale contributivo NO massimale provvigionale |
Per il 2023 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali. L’aliquota va distribuita in parti uguali tra agente e preponente.
- Preponente (casa mandante): aliquota 8,50%;
- Agente: aliquota 8,50%.
Per i massimali provvigionali vale quanto segue:
- Monomandatario: massimale € 42.435;
- Plurimandatario: € 28.290.
La contribuzione massima annua viene quindi così determinata:
- agenti monomandatari, pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);
- agenti plurimandatari, pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).
Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno.
Secondo il Regolamento ENASARCO il preponente è tenuto a comunicare l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente, anche in caso di superamento del massimale.
Per gli agenti che operano in forma societaria, il Regolamento ENASARCO, prevede che il massimale sia riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili.
Per i minimali contributivi vale quanto segue:
- Monomandatario: euro 950;
- Plurimandatario: euro 476.
Per individuare i minimali contributivi vanno considerati il:
- principio di produttività, in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno. È quindi sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento al resto dell’anno.
- principio di frazionabilità, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre. Quindi l’importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.
Inoltre l’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.