Sostegno alla liquidità delle imprese
Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, “Decreto Liquidità” sono state previste specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:
- alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.
Ora, con l’art. 8 del Decreto in esame è confermata l’estensione:
- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.
Bonus pubblicità
Riassumiamo di seguito le modifiche che ha subito nel tempo l’agevolazione in esame:
– l’art. 98, DL n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
– l’art. 186, DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
– la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
– l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Ora, a seguito della conversione in legge è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame sia concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non vengono più compresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).
Rivalutazione terreni / partecipazioni all’1.1.2022
È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.
In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.
- L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:
in unica soluzione entro il 15.11.2022; - in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
– 1° rata → entro il 15.11.2022;
– 2° rata→ entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
– 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.