Conversione in legge del PNRR 2

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA22.029
Rif. DL n. 36/2022 convertito dalla Legge n. 79/2022

La conversione in legge del Decreto PNRR 2 ha comportato la conferma dell’impianto di diverse disposizioni, ma anche l’introduzione di alcune integrazioni.

 

Tra le conferme ricordiamo:

  • l’applicazione, dal 30 giugno 2022, delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici;
  • l’ estensione della trasmissione giornaliera dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico / ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”;
  • l’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti forfetari con compensi o ricavi superiori a 25.000 euro;
  • l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel Sismabonus;

 

Segnaliamo come novità:

  • la proroga, con certe condizioni, della scadenza entro la quale deve essere effettuato l’acquisto dell’immobile usufruendo del Sismabonus con detrazione del 110%;
  • l’ introduzione di uno specifico bonus a favore delle associazioni / società  sportive e altri soggetti che gestiscono o sono proprietari di piscine e infrastrutture sportive per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
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Sanzioni pagamenti Pos

Ammontare della sanzione

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile: 

  • quota fissa: 30 euro;
  • quota variabile: 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

La sanzione è valida a prescindere dall’importo della transazione rifiutata.

La lista dei mezzi di pagamenti interessati dall’obbligo di accettazione include oltre alle carte di debito / credito  anche le carte prepagate. 

Fattura Elettronica forfettari - Lotteria Scontrini

Sono confermate le novità relative alla soppressione dall’1 luglio 2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei: 

  • contribuenti minimi / forfetari;
  • soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, l’art. 1 della Finanziaria 2017 ha introdotto la “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi: 

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione, sono state introdotte le seguenti novità:

  • per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia: 

– procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:

        – su propri rapporti di credito / debito bancari;
        – su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio; 

– operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria; 

  • è demandata all’Agenzia delle Dogane l’emanazione delle modalità tecniche della lotteria degli scontrini, estrazione istantanea / differita, relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi, ecc. 

Sismabonus e Interventi a rischio sismico

È stata prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza entro il quale deve essere effettuato il rogito per gli acquirenti delle unità immobiliari (accatastate almeno in categoria F/4) che hanno: 

  • sottoscritto entro il 30.6.2022 un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; 
  • versato acconti con lo sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
  • ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico.

Invio dati all’Enea interventi di rischio sismico 

Secondo l’art. 16, DL n. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di: 

  • fruire della detrazione prevista:
  • per gli interventi di riqualificazione energetica;

   – dal bonus facciate (art. 1 Finanziaria 2020) quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso. 

  • monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito:

– di interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis,TUIR) ossia opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”; 

– dell’acquisto di elettrodomestici rientranti nel bonus arredo.

L’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione. 

L’invio dei dati è pertanto richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

In particolare è confermata l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel Sismabonus, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% – 70% – 75% – 80% – 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%. 

Bonus Impianti sportivi e Piscine

È previsto il riconoscimento per il 2023, di un contributo in conto capitale nella misura dell’80% dei costi ammissibili (l’importo massimo è di € 1.000.000) per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo a favore di:

– associazioni / società sportive dilettantistiche;
– federazioni sportive nazionali;
– enti di promozione sportiva;
– discipline sportive associate;
– Enti pubblici;

che gestiscono / sono proprietari di piscine / infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Differimento Crisi d'Impresa

L’operatività del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019, è stata più volte differita.

Le ultime disposizioni prevedevano:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice (con esclusione delle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori); 
  • l’entrata in vigore al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;

Con la conversione del PNRR 2 è confermato l’ulteriore rinvio dal 16 maggio al 15 luglio 2022 delle predette disposizioni (anche la questa nuova proroga non interessa le disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori). 

Inoltre è stato stabilito che sono applicabili dal 15 luglio 2022 anche le previsioni di cui al citato Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

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