A seguito delle notevoli difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti, ad opera del “Decreto Sostegni-ter” al fine di arginare le distorsioni e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, sono intervenuti nuovi aggiornamenti a livello normativo.
La nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022. Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare è ora previsto che i crediti in oggetto possano essere oggetto di ulteriori 2 cessioni, oltre la prima, a condizione che le stesse avvengano tra soggetti appartenenti al settore bancario / assicurativo.
Sono state inoltre introdotte una serie di altre misure volte a contrastare le frodi quali, l’impossibilità di porre in essere cessioni parziali del credito, l’inasprimento delle sanzioni applicabili ai certificatori / asseveratori, l’individuazione di un nuovo massimale delle polizze assicurative dei predetti soggetti e l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile.
Cessioni Credito successive alla prima solo a determinati soggetti
Con l’art. 1, DL n. 13/2022, viene previsto che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è:
“fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.
Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):
- opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
- opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
- in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:
– può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.
In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio;
– non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.
Vietata la Cessione Parziale del credito ricevuto
Come precedentemente evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario/assicurativo.
Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:
- Al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
- il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
Cessione Altri Crediti
Con riferimento al credito d’imposta spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle:
- imprese turistiche di cui all’art. 1, comma 8, DL n. 152/2021;
- agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4, DL n. 152/2021;
l’art. 1, del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che:
“il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.”
I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.