Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO o dell’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica è qualificabile come evento transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti, che consente il ricorso alla relativa prestazione di sostegno al reddito.
I lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
Ai fini della richiesta di intervento, il DL n. 9/2020 prevede un iter semplificato che dispensa, il datore di lavoro, dall’osservanza della consultazione sindacale (comunicazione preventiva alle RSA o RSU nonché eventuale esame congiunto).
E’ inoltre previsto che i periodi di trattamento CIGO concessi in relazione all’emergenza COVID-19 non siano computati ai fini delle durate massime previste.
In attesa delle necessarie istruzioni che dovranno essere fornite dall’INPS si ritiene che, per i relativi periodi di assenza dal lavoro, il datore di lavoro possa anticipare ai dipendenti i trattamenti a carico INPS ancorchè non ne abbia ancora fatta richiesta.