Per venire in aiuto e indicare la disciplina da applicarsi nel periodo della sovrapposizione di cui sopra (investimenti dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, o al 30 giugno se ci sono le condizioni relative agli acconti) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta stabilendo che va data rilevanza alla:
- data di accettazione dell’ordine e di pagamento degli acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, anteriore o successiva al 15.11.2020;
- data di consegna/ messa in funzione/ avvenuta interconnessione dei beni oggetto dell’investimento.
Modalità di impiego del credito
I crediti d’imposta si possono utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24, in 3/5 quote annuali (a seconda dei casi) a partire:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene agevolato, se si applica la Finanziaria 2020;
- dall’anno di entrata in funzione del bene agevolato, se si applica la Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017;
- dall’anno in cui avviene l’interconnessione, se si applica la Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni delle predette Tabelle A e B.
Fatture e Documenti
Al fine del riconoscimento dei crediti la Finanziaria 2020 prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene agevolato debbano riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa che riconosce il beneficio.
Condizione | Riferimento da riportare in fattura |
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| Investimenti per i quali al 15.11.2020 si è proceduto all’ordine vincolante ed è stato versato un acconto (almeno) del 20% | Disciplina ex Finanziaria 2020: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019” |
Investimenti effettuati dal 16.11.2020 ossia per i quali al 15.11.2020 non si è proceduto all’ordine vincolante e non è stato versato un acconto (almeno) del 20% | Nuova Disciplina ex Finanziaria 2021: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020” |
L’ Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui le fatture riportino il riferimento normativo che richiama la Finanziaria 2020 ma, per l’investimento effettuato risulti applicabile la disciplina della Finanziaria 2021, è possibile integrare o correggere i documenti già emessi con il corretto riferimento normativo, prima del controllo dell’Amministrazione finanziaria.