È confermata la proroga dei crediti d’imposta (Legge n. 178/2020) per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0”.
In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
ovvero
- fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).
Va considerato che per individuare:
- il periodo di effettuazione degli investimenti, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle regole generali di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- il valore degli investimenti, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d’imposta spettante, l’Agenzia ha precisato che:
– l’IVA totalmente indetraibile costituisce una componente di costo. L’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, non rileva per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
– il costo del bene va assunto al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).
Beneficiari
I crediti d’imposta in esame:
- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese:
– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. L’esclusione dall’agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo.
Esclusioni
Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:
– veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
– beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifi-
– beni ricompresi nei seguenti gruppi:
| Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali |
| Gruppo XVII | Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale |
| “ | “ | Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali |
| Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori |
| “ | “ | Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari |
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis all’art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
| Credito d’mposta |
| Importo investimento | Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021 | Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022 | Investimento 1.1.2023 – 31.12.2025 o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025 |
| fino a 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
| Superiore a
€ 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% |
| limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all’art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.
Credito d’imposta |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2023 o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023 | Investimento 1.1.2024 – 31.12.2024 o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024 | Investimento 1.1.2025 – 31.12.2025
o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025 |
20% | 15% | 10% |
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 1.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
È importante tenere presente che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 – 31.12.2023 (o 30.6.2024), è annuale.
Altri beni (generici)
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).
Credito d’imposta |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021 | Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022 |
10%; 15 % per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 6% |
limite massimo costi complessivamente ammissibili €2.000.000 beni materiali/ €1.000.000 beni immateriali | limite massimo costi complessivamente ammissibili €2.000.000 beni materiali/ €1.000.000 beni immateriali |