Credito d’imposta “Caro Petrolio” per l’autotrasporto merci su strada: operative le regole attuative del MIT

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.030
Riferimenti normativi: Art. 3, DL n. 33/2026 (c.d. "Decreto Caro Petrolio"); Decreto MIT 23 maggio 2026; Regolamento UE n. 651/2014; Comunicazione UE C/2026/2593.

Negli ultimi mesi l’aumento del prezzo del gasolio ha inciso in modo significativo sui costi operativi delle imprese di autotrasporto, per le quali il carburante rappresenta una delle voci di spesa più rilevanti e meno comprimibili. Per attenuare questo impatto, il Legislatore è intervenuto con un contributo straordinario, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 hanno sostenuto una maggiore spesa per l’acquisto di gasolio rispetto al prezzo medio rilevato a febbraio dello stesso anno.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente definito le regole operative per l’accesso al beneficio da parte delle imprese di autotrasporto merci su strada. Nella circolare analizziamo chi può beneficiare del credito d’imposta, quali soggetti ne restano esclusi, come viene calcolato l’importo spettante e quali sono i passaggi da seguire per presentare la domanda e utilizzare il credito.

Chi può beneficiare del credito d'imposta

Possono accedere al credito d’imposta le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l’attività di trasporto merci su strada con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, purché rientrino in una delle seguenti categorie:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Le esclusioni dal beneficio

Restano escluse dall’agevolazione le imprese che, prima del 28 febbraio 2026, si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

Fanno eccezione le micro e piccole imprese, per le quali la Comunicazione UE C/2026/2593 prevede una deroga specifica: possono comunque beneficiare del credito d’imposta a condizione di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza secondo il diritto nazionale e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Come si calcola il contributo

Le risorse stanziate per la misura ammontano a 300 milioni di euro complessivi. Il contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari, al massimo, al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio destinato alla trazione dei veicoli aziendali nei mesi da marzo a giugno 2026, rispetto al prezzo medio dello stesso carburante rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nel mese di febbraio 2026. La spesa va documentata sulla base dei litri di gasolio effettivamente acquistati, come risultanti dalle relative fatture.

Trattandosi di una misura connessa a un aumento eccezionale e temporaneo dei prezzi energetici, il contributo deve inoltre rispettare le condizioni previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 per gli aiuti di Stato di importo limitato, tra cui il termine ultimo di concessione degli aiuti, fissato al 31 dicembre 2026.

Domanda di accesso e utilizzo del credito

La domanda va presentata attraverso l’apposita piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane, inserendo i dati necessari alla determinazione del contributo spettante:

  1. identificazione dell’impresa,
  2. fatture di acquisto del gasolio,
  3. litri acquistati nei mesi agevolati,
  4. veicoli per i quali il carburante è stato utilizzato.

Il MIT provvede quindi a:

  • individuare i soggetti beneficiari,
  • determinare l’importo concedibile a ciascuno (riparametrato al limite complessivo di 300 milioni di euro),
  • adempimenti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato,
  • trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse con il relativo importo.

Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dell’elenco da parte del MIT. Il credito:

  • non è soggetto al limite annuo di € 2.000.000 previsto per la generalità dei crediti compensabili;
  • non è soggetto al limite di € 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, purché il cumulo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

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