La Legge di Bilancio 2020 trasforma il super e l’iper ammortamento in credito d’imposta.
L’attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.
Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 231/2001.