Per favorire l’emersione tempestiva della crisi, l’art. 3, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.
Imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Società di capitali/di persone: deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve:
- istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs. n. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i “segnali” rappresentati da:
– esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
– esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:
| INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: – al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; – a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. |
| INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000. |
Agenzia Entrate | Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000. |
| Agenzia Entrate – riscossione | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: – € 100.000 per imprese individuali; – € 200.000 per società di persone; -€ 500.000 per altre società. |
I soggetti di cui sopra segnalano all’imprenditore nonché all’organo di controllo della società (se esistente), a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni.
L’Agenzia delle Entrate, per tale disposizione, sta procedendo all’invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni IVA relative al primo trimestre 2022 evidenzianti un debito superiore a € 5.000 non versato.
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.