Per i beni materiali 4.0 non è prevista nessuna modifica. In questo caso la misura dell’agevolazione resta infatti la stessa rispetto a quella già operativa per il 2023.
La legge 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
-20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.
Infine ricordiamo che al momento non sono previste agevolazioni per i beni strumentali ordinari.