L’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le SRL potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le SPA quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19.