I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per complessive 18 settimane da collocare nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane non richiedono contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro che le utilizzano, fermo restando che le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del Decreto Cura Italia, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.
Le seconde 9 settimane concesse richiedono invece una contribuzione specifica da parte dei datori di lavoro che le utilizzano (esclusi quelli che hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019 e quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019) pari al:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;
– 18% della della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.
L’entità dell’eventuale calo di fatturato, ai fini della disapplicazione del contributo o della sua applicazione nella misura del 9%, anziché del 18%, deve essere autocertificata.
A pena di decadenza, le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (se il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa è già in essere, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre).