Il decreto fiscale collegato alla manovra per il 2022, prevede tra le altre disposizioni in materia di riscossione anche quella dell’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento oggetto di notifica nel periodo tra il 1° settembre e 31 dicembre 2021.
Inoltre il testo normativo oltre a spostare in avanti il termine per l’eventuale adempimento del contribuente, per lo stesso periodo di 150 giorni, blocca anche la decorrenza degli interessi di mora e procede al differimento del termine per l’inizio dell’esecuzione.
L’estensione da 60 a 150 giorni:
- non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
- non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni).
L’aggio, come prevede l’art. 17 del DLgs. 112/99, rimane al 3% delle somme riscosse, non potendosi richiedere la più elevata misura del 6%, che prevede la mora del debitore.
lI differimento trova applicazione esclusivamente per il termine di versamento derivante da cartelle di pagamento. In merito al termine per il ricorso, i termini restano quelli dell’art. 21 del DLgs. 546/92, di sessanta giorni dalla data della notifica.