L’articolo 3 del Decreto Fiscale rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo.
L’articolo 3 del DL n. 124/2019 modifica
- l’articolo 17, comma 1 del D.Lgs n. 241 recante la disciplina dei versamenti unitari e compensazioni tramite Mod. F24 (art. 3, comma 1)
- l’articolo 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006 come convertito nella Legge n. 248/2006 (art. 3, comma 2).
Per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione nel mod. F24
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sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1 gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione
Alla luce della formulazione della norma, tale novità sembra non coinvolgere i crediti di ritenute operate dal sostituto d’imposta, ciò premesso i suddetti crediti sebbene di importo superiore a euro 5.000 dovrebbero poter continuare ad essere recuperati già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del Mod. 770 (31 ottobre).
Ulteriore novità, che coinvolge anche i sostituti d’imposta, deriva dalla modifica dell’art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006 introdotta dall’art. 3, comma 2 del DL n. 124/2919 in base alla quale per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, nonchè i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Pertanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, si ritiene, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro) comporteranno l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.