Fondo centrale di garanzia PMI
L’articolo 13 del Decreto Liquidità sostituisce l’articolo 49 Decreto Cura Italia.
In base alle nuove disposizioni
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l’operatività del Fondo è estesa alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
La percentuale di copertura della garanzia diretta è del 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare i limiti sopra descritti[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal Decreto Cura Italia.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]
Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)
Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]Alle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. [/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”” connector_h=”0″ listwidth=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right” iconclr=”#f07f3c”]Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.[/info_list_son][/info_list_father]