Con il Decreto Liquidità “restano ferme” le sospensioni già previste per
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);
Per tali soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020 relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e per i versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 ovvero O in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.
Per questi ultimi, i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. L’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.
La specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal Decreto Cura Italia interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall’art. 18 del Decreto Liquidità.
Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione. In tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).