Riferimenti normativi: D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); Codice civile; D.Lgs. n. 127/2015; D.Lgs. n. 471/1997.
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, c.d. “Decreto Omnibus”, contiene disposizioni integrative e correttive della disciplina fiscale e interviene su diversi ambiti della riforma tributaria, interessando contribuenti, professionisti e imprese.
Tra le novità previste dal provvedimento assumono particolare rilievo le modifiche alla disciplina dei familiari a carico, nonché gli interventi in materia di accertamento e di utilizzo delle informazioni fiscali.
Il Decreto interviene inoltre sulla gestione dei dati delle fatture elettroniche e sul collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, introducendo nuove disposizioni in materia di controlli e sanzioni.
Di seguito sono riepilogate alcune delle principali novità introdotte dal Decreto.
Familiari a carico: le novità dell’art. 1
L’art. 1 interviene sulla disciplina dei familiari richiamati dall’art. 12 del TUIR, distinguendo i casi in cui è richiesta o meno la condizione di familiare fiscalmente a carico.
Quando tale condizione non è richiesta, tra gli “altri familiari” rientrano le persone indicate dall’art. 433 del Codice civile (coniuge, figli, genitori, ascendenti, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), indipendentemente dalla convivenza e dalla percezione di assegni alimentari non stabiliti dall’Autorità giudiziaria.
Quando, invece, è richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico, devono essere rispettati i relativi limiti reddituali e deve sussistere la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.
La modifica può assumere rilievo per detrazioni, deduzioni e misure di welfare aziendale riferite ai familiari.
Accertamenti e società: gli art. 21, 23 e 24
L’art. 21 elimina per i contribuenti in regime forfetario la possibilità di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento, precedentemente riconosciuta a chi realizzava il proprio fatturato esclusivamente tramite fatture elettroniche.
L’art. 23 interviene invece sulle società di capitali a ristretta base partecipativa, codificando il principio secondo cui, in caso di accertamento di maggior reddito, si presume, salvo prova contraria, che i relativi utili siano stati distribuiti ai soci.
La presunzione opera quando siano stati accertati, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.
Gli utili presunti distribuiti sono tassati in capo ai soci secondo le regole ordinarie dei redditi di capitale.
Con l’art. 24 viene inoltre precisato che il semplice scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato di un bene o servizio non è sufficiente, da solo, per una rettifica fiscale.
Lo scostamento può assumere valore indiziario quando sia accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti oppure quando risulti manifesto e rilevante.
La disposizione mira quindi a definire con maggiore chiarezza i presupposti degli accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni.
Fatture elettroniche e pagamenti: gli art. 31 e 33
L’art. 31 amplia le possibilità di utilizzo dei dati contenuti nelle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I file delle fatture sono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e possono essere utilizzati per diverse attività di controllo e analisi del rischio.
La modifica consente all’Agenzia delle Entrate di utilizzare tali dati anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo con finalità fiscali e doganali, nelle materie di propria competenza.
L’art. 33 interviene invece sul collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto per rendere più coerenti i dati relativi ai corrispettivi con quelli dei pagamenti effettuati tramite POS.
La norma introduce una soglia di non punibilità del 5%: le sanzioni non si applicano quando la discrepanza tra le operazioni pagate elettronicamente e quelle registrate e memorizzate ai fini dei corrispettivi non supera tale percentuale.
La stessa soglia rileva anche ai fini della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Si introduce così un margine di tolleranza per le fisiologiche discrepanze tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli dei corrispettivi trasmessi.
Le nuove disposizioni richiedono quindi una puntuale attenzione agli adempimenti e alle modalità di applicazione delle regole, per coglierne correttamente effetti e opportunità.
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