Credito d’imposta aumento di capitale
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle seguenti società:
- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee;
- società cooperative europee;
aventi sede legale / amministrativa in Italia.
Sono esclusi dall’agevolazione in esame gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:
- presentino nel 2019 ricavi superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni;
- abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.
La distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine non operano i limiti di: € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Credito d’imposta commisurato alle perdite eccedenti il patrimonio netto
È confermato che alle predette società che rispettano altresì i seguenti requisiti:
- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese “in difficoltà”;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);
è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
In sede di conversione il beneficio in esame è stato esteso anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva / fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.
La distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine non operano i limiti di: € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite sono tra loro cumulabili.
Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF.
L’efficacia delle novità in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.