Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi 2019.
Le strutture alberghiere e agrituristiche possono invece beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è previsto che il credito d’imposta spetti soltanto se nel mese di riferimento hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati a
- svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
- svolgimento dell’attività istituzionale per enti non commerciali
Il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli immobili ad “uso non abitativo”, senza distinzione di categorie catastali come era invece previsto per il “bonus botteghe e negozi” e spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinati alle suddette attività.
L’agevolazione è utilizzabile solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta spetta in misura pari a:
- 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione degli immobili ad uso non abitativo
- 30% dell’ammontare mensile dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non è cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
È utilizzabile mediante compensazione in F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.