È confermata l’emissione entro il 31.12.2020 e la notifica nel periodo 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione, scadono nel periodo 8.3 – 31.12.2020. Inoltre è confermato che dall’8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:
- comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali delle dichiarazioni;
- inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica.
Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Restano ferme le disposizioni previste dalla Finanziaria 2015 che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione.
Cartelle di pagamento
È confermato che i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti e fissati rispettivamente entro il 31.12:
- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale;
sono prorogati di un anno relativamente alle:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista.
In sede di conversione è stato previsto:
- la non applicabilità delle disposizioni sopra esaminate alle entrate degli Enti territoriali;
- il differimento al 31.12.2020 (in precedenza 31.8.2020) della validità dei documenti di riconoscimento / d’identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche.