Articolo 6. Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto Ristori ad ulteriori attività economiche
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto Ristori si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l’anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 26.
Articolo 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) , del decreto-legge n. 34 (Decreto Rilancio), si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
Per ciò che concerne le disposizioni riguardanti l’esenzione della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre, viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell’attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta”.
Art. 11. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità ai quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l’anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di dicembre.
5. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020.