Applicando quanto sopra esposto alle fatture datate 2023, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre la relativa IVA, è necessario distinguere tra:
- fatture 2023 ricevute nel 2023;
- fatture 2023 ricevute nel 2024.
Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica assume rilevanza quanto attestato da SdI considerando che:
- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;
- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario per cause tecniche non imputabili ad esso, la fattura viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.
Fatture 2023 ricevute nel 2023
Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2023, previa annotazione nel
registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre);
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024), annotando la fattura
Fatture 2023 ricevute nel 2024
Come precedentemente evidenziato, se la ricezione della fattura si verifica l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, non trova applicazione la “retro-detrazione” che consente di detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione per i contribuenti trimestrali).
Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2023) è ricevuta l’anno successivo (2024), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2024).
Quindi, se la fattura datata dicembre 2023 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2024, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2024) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (mod. IVA 2025). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2025 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2024.
Tale situazione si riscontra:
- non soltanto per le fatture datate 2023, emesse (inviate a SdI) entro il 31.12.2023 e ricevute dall’1.1.2024;
- ma anche per le fatture datate 2023 ed emesse (inviate a SdI) nei primi giorni del 2024 (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione / entro il giorno 15 del mese successivo).
I costi relativi alle fatture in esame sono deducibili in base agli ordinari criteri previsti e pertanto nel rispetto della competenza per i soggetti in contabilità ordinaria, del principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ovvero della presunzione “registrato = incassato” per i soggetti che hanno esercitato tale opzione.