Rif. Art. 1, comma 28, Legge n. 205/2017
Rif. Circolare Agenzia Entrate 31.5.2019, n. 13/E
Rif. Istruzioni mod. REDDITI 2019 PF
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A decorrere dal 2018, l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale / interregionale è una spesa fiscalmente detraibile nella misura del 19% su un importo massimo di euro 250 (la detrazione massima fruibile risulta, quindi, pari a € 48) e riguarda le spese sostenute per se stessi e per i propri familiari a carico.
La detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2018 per l’acquisto dell’abbonamento, a prescindere dal periodo di validità di quest’ultimo.
Il limite dei 250 euro deve considerarsi cumulativo delle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei suoi familiari a carico.
La detrazione del 19% spetta per “spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”.
Con la Circolare n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per:
Pertanto, rientrano tra le spese detraibili soltanto quelle sostenute per l’acquisto di abbonamenti che “implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico”;[/info_list_son][info_list_son style=”icon” size=”20″ width=”20″ height=”40″ radius=”” titlesize=”” titleclr=”#000000″ connector_h=”10″ listwidth=”” icon=”fa fa-arrow-right” iconclr=”#f07f3c”]“servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale” si fa riferimento ai servizi che hanno ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, effettuati da:
In particolare, rientra in questa categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.[/info_list_son][/info_list_father]
Sono escluse dalla detrazione in esame le spese relative a:
La Finanziaria 2018 stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.
La nuova disposizione, infatti, prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente.
La documentazione necessaria per fruire della detrazione in esame varia a seconda che l’abbonamento sia nominativo / non nominativo. In ogni caso è comunque necessario conservare il titolo di viaggio da parte del contribuente e che dalla documentazione sia possibile desumere:
Come disposto dal DM 30.6.92, il titolo di viaggio deve riportare le seguenti informazioni:
Per dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2018, il contribuente è tenuto a conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra documentazione, attestante la data di pagamento.
Nella Circolare n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che qualora nel titolo di viaggio non siano indicate la spesa sostenuta e la data di sostenimento, le stesse possono essere documentate dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (ad esempio, smart card nominativa ricaricabile).
In mancanza della data di sostenimento della spesa, quest’ultima si considera effettuata alla data di inizio della validità dell’abbonamento (così, ad esempio, per un abbonamento nominativo con validità dall’1.7.2018 la spesa è considerata sostenuta l’1.7.2018).
In caso di ricevuta di pagamento intestata ad un familiare a carico, il contribuente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa (oltre alla documentazione riportata in precedenza).
In caso di emissione / ricarica del titolo di viaggio nominativo in formato elettronico la documentazione in possesso del contribuente deve contenere:
Nella Circolare n. 13/E, l’Agenzia specifica che i predetti requisiti sono soddisfatti anche nel caso in cui “detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato”.
Per poter beneficiare della detrazione in esame in presenza di un abbonamento non nominativo, il contribuente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 attestante che l’abbonamento è stato acquistato per se stesso / un proprio familiare a carico.
Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, “in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa”.
In sintesi, i casi in cui è necessario rendere la dichiarazione sostitutiva possono essere desumibili dalla seguente tabella.
| Intestazione titolo di viaggio | Intestazione doc. di spesa (se diverso dal titolo di viaggio) | Dichiarazione da rendere |
| contribuente | contribuente | – |
| familiare a carico | contribuente | – |
| familiare a carico | familiare a carico | Sostenimento della spesa |
| contribuente | Nessuna | – |
| familiare a carico | Nessuna | Sostenimento della spesa |
| Nessuna | contribuente | – |
| Nessuna | familiare a carico | Sostenimento della spesa |
| Nessuna | nessuna | la detrazione non spetta |
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