Dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età hanno l’obbligo di effettuare la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione a Covid-19, a meno che non sussista un accertato pericolo per la loro salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. L’obbligo si estende anche alle persone che compiranno il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio. Per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale sarà inoltre applicata una sanzione amministrativa di 100 euro al verificarsi dei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o nei termini di validità del green pass rafforzato, la dose di richiamo.
L’irrogazione della sanzione – che quindi non scatterà comunque prima dell’1 febbraio 2022 – è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate -Riscossione.
Le persone over 50, inoltre, dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere ed esibire al proprio datore di lavoro o ai soggetti dallo stesso autorizzati una delle certificazioni verdi attestanti la vaccinazione o la guarigione da Covid-19 (il greenpass rafforzato). I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della predetta prescrizione. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non è dovuta la retribuzione.
La violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione, ai lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass rafforzato, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Quanto ai controlli, essi sono effettuati sia dal datore di lavoro, che dal titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa.
Il controllo ha ad oggetto il possesso del green pass rafforzato o super green pass da parte del lavoratore ultracinquantenne e non l’adempimento da parte del lavoratore interessato dell’obbligo di vaccinazione.