Dato che la vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini, la determinazione dell’Agenzia delle Dogane sottolinea, innanzitutto, come l’aggio percepito in relazione a generi di monopolio, valori postali e valori bollati verrebbe parzialmente intaccato dalle commissioni bancarie dovute per l’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, considerando che il costo della transazione elettronica non può essere spostato sull’acquirente e il regime di prezzo è determinato ex lege o con riferimento ad apposite Convezioni.
In termini pratici questo si traduce nel fatto che i consumatori dovranno eventualmente pagare in contanti (se il tabaccaio rifiuta il pagamento elettronico) per sigarette e marche da bollo o altri prodotti per i quali i tabaccai operano come rivenditori concessionari dello Stato.
Inoltre, in relazione ai generi di monopolio risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo. Pertanto non si possono presentare conseguenze negative sulle entrate statali per evasione fiscale.
Ricordiamo infine, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti. Quindi, dal 30 giugno scorso viene applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta.