Con la legge di conversione del DL 48/2023 sono state apportate alcune integrazioni e novità per il contratto a tempo determinato, sul tema delle causali per l’instaurazione di un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi o per la sua proroga; rimane invece sempre la stessa la durata complessiva del rapporto che non può essere superiore ai 2 anni.
La prima novità introdotta dalla legge di conversione riguarda l’esonero dalla necessità di una causale anche per il rinnovo del contratto a termine se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera l’anno. Se quindi, la sommatoria rimane confinata entro l’anno, anche per il rinnovo non è più necessaria l’indicazione di una delle causali previste dalla legge. Questo offre maggiori possibilità di stipula di nuovi rapporti a termine quando il precedente contratto sia stato di breve durata.
L’altro importante cambiamento riguarda una sorta di azzeramento del contatore in materia di durata del contratto a termine, al fine di stabilire quando si supera il limite dei 12 mesi con proroghe o rinnovi, cosicché diventa necessaria l’introduzione di una causale per proseguire nel rapporto fino a 24 mesi.
In particolare, dal 5 maggio 2023 possono essere stipulati nuovi contratti a termine ovvero può esserne disposta la proroga senza considerare, al fine del raggiungimento del limite di 12 mesi e della conseguente necessità di una causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data.
Occorre, però, tenere presente che questo vale solo per il limite dei 12 mesi e non per quello relativo alla durata complessiva di 24 mesi, in ordine al quale continuano a computarsi anche i periodi lavorati in forza di contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Lavoro.
Contratti di Somministrazione
In materia di somministrazione, la legge di conversione ha introdotto modifiche alla disciplina della somministrazione a tempo indeterminato per quanto riguarda il limite del 20% dei somministrati rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. Sono stati esclusi dal computo per il raggiungimento della soglia stabilita dalla legge sia i lavoratori assunti con contratto di lavoro in apprenditato, sia una serie di altre categorie di lavoratori.
Risultano quindi, esenti dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione a tempo indeterminato:
– i lavoratori iscritti alle liste di mobilità;
– i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali;
– i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.