La normativa definisce gli adempimenti, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l’addebito o meno dell’IVA.
Fatturazione con addebito dell’iva
Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi con numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino a SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano. Quest’ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.
In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino.
In caso di:
– versamento carente, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
– versamento eccedente l’imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute.
Emissione fattura cartacea
In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese con addebito dell’IVA, quest’ultimo:
– emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell’acquirente italiano;
– presenta all’Ufficio Tributario di San Marino le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, consegnando la somma corrispondente all’IVA dovuta;
– trasmette all’acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall’Ufficio Tributario di San Marino.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all’Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di:
– versamenti carenti, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
-versamenti eccedenti l’imposta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute.
La fattura ricevuta dall’acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’IVA.
Fatturazione senza Addebito dell’Iva
Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta. L’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’imposta, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
Emissione di fattura cartacea
In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell’IVA, quest’ultimo deve:
– emettere la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell’acquirente italiano;
– presentare all’Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
– trasmettere all’acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.
L’acquirente italiano deve assolvere l’imposta, indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con il reverse charge.
In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l’acquirente italiano provvede all’emissione / regolarizzazione della stessa nei termini di 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente.
Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani (con eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza) sono assoggettate all’IVA a San Marino.