In merito alle assunzioni di giovani di età inferiore a 36 anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 è previsto l’esonero contributivo del 100% per massimo 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 anno (48 mesi per datori di lavoro di: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 9 mesi successivi alla stessa, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’agevolazione non si applica:
- alle prosecuzioni di contratto
- alle prosecuzioni di apprendistato
- alle assunzioni di studenti
L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
Assunzione agevolata di donne lavoratrici
Con riferimento al biennio 2021-2022 è previsto l’esonero contributivo al 100% nel limite massimo di € 6.000/anno.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (particolarità previste per il calcolo dei lavoratori part-time e degli occupati di società controllate e collegate).
L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
Assegno di ricollocazione
Per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione (ADR) è riconosciuto, dal centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni (ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi):
- collocazione in CIG;
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in CIG per cessazione dell’attività;
- percezione della NASPI da oltre 4 mesi.
L’ADR deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e l’analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo.