Annotazione Fatture Emesse Contribuenti Trimestrali – co. 1
A favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali è prevista la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.
Esterometro – co. 2 e 3
Dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro estero/esterometro con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:
- entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni/ prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione di effettuazione dell’operazione, con riferimento alle cessioni/prestazioni ricevute.
Tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:
- prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA/LIPE/mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.
Dall’1.1.2022 è previsto che in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).
É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Proroga al 2021 Divieto emissione Fattura Elettronica – co. 4
È previsto che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Registri /Dichiarazioni IVA precompilati – co. 5
L’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e del mod. IVA può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).
Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Trasmissione Dati Irap – co. 6
Al fine di semplificare l’assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti/CAF /altri intermediari, è previsto l’invio al MEF da parte delle Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31.3 dell’anno a cui l’imposta si riferisce, dei dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP ai fini della pubblicazione su un unico sito informatico.
Il mancato inserimento da parte nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.