Una delle parti principali della finanziaria è dedicata alle modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF riguardanti:
- la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
- la modifica delle detrazioni;
- la modifica del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020, “Bonus IRPEF”;
- il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
In particolare con la riscrittura dell’art. 11, TUIR, sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come si può vedere nella tabella sotto.
| Scaglioni di reddito e aliquote | |
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| Fino al 2021 | | Dal 2022 | | |
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| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 15.000 | 23% | |
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| Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 27% | Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% | |
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| Oltre € 28.000 fino a € 55.000 | 38% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | |
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| Oltre € 55.000 fino a € 75.000 | 41% | Oltre € 50.000 | 43% | |
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| Oltre € 75.000 | 43% | | | |
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Come evidenziato in tabella:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43%.
La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall’imposta ovvero dal reddito.
È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all’aumentare del reddito.
Detrazioni Lavoro Dipendente
- Reddito: non superiore a € 15.000* >> Detrazione: € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690).
- Reddito: superiore a €15.000 ma non a €28.000 >> Detrazione: € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)]
- Reddito: €28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: €1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
*Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380.
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.
Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.
Detrazioni Reddito di pensione
- Reddito: non superiore € 8.500 >> Detrazione: € 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
- Reddito: superiore a € 8.500 ma non a € 28.000 >> Detrazione: € 700 + (1.955 – 700) x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 8.500)]
- Reddito: oltre € 28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: € 700 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 29.000. È da ritenersi un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.
Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi
- Reddito: non superiore a 5.500 >> Detrazione: € 1.265
- Reddito: superiore a € 5.500 ma non a € 28.000 >> Detrazione: € 500 + (1.265 – 500) x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 5.500)]
- Reddito: oltre € 28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: € 500 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 11.000, ma non a € 17.000. È da ritenersi che l’ importo si aggiunge alla detrazione effettiva.
Trattamento Integrativo – Art. 1, comma 3
Per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, il “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro.
Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione decrescente all’aumentare del reddito. Ora, l’art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 prevede:
– la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
– il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
- per carichi di famiglia di cui all’art. 12, TUIR;
- per lavoro dipendente di cui all’13, comma 1, TUIR;
- per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all’art. 15, comma 1, e 1-ter, TUIR;
- per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli
edifici di cui all’art. 16-bis, TUIR; - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
sia superiore all’imposta lorda.
Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda;
– la soppressione dell’ulteriore detrazione per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.
Esclusione Irap persone fisiche dal 2022
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97.
Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).