Finanziaria 2023: il testo definitivo – parte quarta

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA23.005
Rif. Legge n. 197/2022; art. 9, DL n. 176/2022

La disciplina del Superbonus 110% è stata ampiamente rivista con il Decreto Aiuti Quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine novembre 2022. I nuovi interventi del legislatore rendono più difficile la possibilità di effettuare opere edilizie che beneficino dell’agevolazione. Con l’articolo di oggi esaminiamo cosa prevede sul tema la legge di bilancio 2023 che ha riscritto quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022).

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I termini e le deroghe della detrazione

Dopo le modifiche intervenute con Decreto Aiuti-quater (art.9) e con riferimento agli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione è ora prevista nelle misure del:

110% fino al 31.12.2022;

90% nel 2023; 

– 70% nel 2024;

– 65% nel 2025.

 

Nello stesso art. 9 stabilisce inoltre che le nuove scadenze e misure non si applicano:

 

  •  agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020);

 

  • agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;

 

  • agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Poi, in sede di approvazione, sono stati rivisti i casi in cui non sono applicabili i nuovi termini previsti dal Decreto Aiuti-quater, disponendo che gli stessi non riguardano: 

 

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

 

  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022, a condizione che:

– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea; 

– per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA;

 

  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022  e il 24.11.2022, a condizione che:

– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea; 

– per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA;

 

  • gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

 

Nei casi elencati è quindi valida l’applicabilità della detrazione nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023.

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