Dopo le modifiche intervenute con Decreto Aiuti-quater (art.9) e con riferimento agli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione è ora prevista nelle misure del:
– 110% fino al 31.12.2022;
– 90% nel 2023;
– 70% nel 2024;
– 65% nel 2025.
Nello stesso art. 9 stabilisce inoltre che le nuove scadenze e misure non si applicano:
- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020);
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Poi, in sede di approvazione, sono stati rivisti i casi in cui non sono applicabili i nuovi termini previsti dal Decreto Aiuti-quater, disponendo che gli stessi non riguardano:
- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022, a condizione che:
– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
– per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA;
- gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, a condizione che:
– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
– per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nei casi elencati è quindi valida l’applicabilità della detrazione nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2023.