Condizioni
La modifica principale apportata alla disciplina del forfettario dalla Finanziaria riguarda l’aumento del limite dei ricavi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.
Con la legge, infatti, è stato portato a € 85.000 (da € 65.000) il limite dei ricavi per tutti i contribuenti.
Il valore va verificato per l’anno precedente, quindi se nel 2022 il fatturato rientra e non supera gli 85.000 euro , è possibile accedere al regime forfetario dall’1 gennaio 2023.
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
- ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall’attività esercitata. In particolare:
- per verificare il superamento del limite va considerato il regime contabile applicato nell’anno di riferimento;
- concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell’imprenditore;
- i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica del limite solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta;
- in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco va considerata la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Per la sussistenza del limite in esame non vanno considerati:
- gli ulteriori componenti positivi, indicati nella dichiarazione dei Redditi per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA;
- l’indennità di maternità.
- spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari nonché a titolo di lavoro accessorio.
Cause ostative
Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che:
1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito.
Inoltre:
- si ha incompatibilità con il regime forfetario in tutti i casi in cui il regime IVA di determinazione del reddito è un regime obbligatorio per legge;
- non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
– agricoltura e attività connesse e pesca
– vendita di sali e tabacchi;
– commercio di fiammiferi;
– editoria;
– gestione di servizi di telefonia pubblica;
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72;
– agenzie di viaggi e turismo;
– agriturismo;
– vendite a domicilio;
– rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
- l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
- l’esercizio di un’attività agricola, (nei limiti di cui all’art. 32, TUIR) produttiva di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività esercitate.
L’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari consente al contribuente di adottare il regime forfetario a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
2. non sono residenti in Italia. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
3. in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
4. contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone / associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e inoltre ad imprese familiari;
ovvero
– controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Partecipazione in società di persone
- La causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.
- La causa ostativa non opera quando, in corso d’anno, il soggetto forfetario eredita una partecipazione a condizione che la stessa sia ceduta entro la fine dell’anno (31.12).
Partecipazione in Srl
Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le condizioni:
– controllo diretto o indiretto della srl / associazione in partecipazione;
– esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Come precisato dall’Agenzia:
- la causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni in srl va verificata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente.
- per la definizione di controllo diretto assume rilevanza:
1. la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. l’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;
- in merito al controllo indiretto si devono computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari.
- per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla srl / associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente esercitata (indipendentemente dal cod. Ateco).
In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito.