Riferimenti normativi: Art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025
Con l’approvazione della nuova Manovra di Bilancio per il 2026, è stata introdotta una significativa opportunità per regolarizzare i debiti fiscali, nota come “rottamazione-quinquies“. Questa iniziativa si rivolge a tutti i contribuenti che hanno pendenze affidate all’Agente della riscossione in un arco di tempo che va dal 01.01.2000 fino al 31.12.2023.
Chi sceglie di aderire potrà pagare esclusivamente la quota capitale del debito originario, beneficiando della cancellazione totale di sanzioni, interessi di mora e costi di riscossione.
Debiti oggetto di definizione agevolata e somme escluse
La “rottamazione-quinquies” offre la possibilità di estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi (inclusi quelli di mora), somme aggiuntive e aggio. La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La definizione agevolata si applica a:
- Imposte da dichiarazione e controlli: somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale;
- Contributi previdenziali: sono inclusi i contributi INPS, a condizione che non siano stati richiesti a seguito di un accertamento;
- Capitale e spese: somme affidate a titolo di capitale e quelle maturate per il rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica della cartella;
- Sanzioni stradali: per le violazioni del Codice della Strada, l’agevolazione è limitata all’abbattimento degli interessi e delle somme maturate a titolo di aggio;
- Crisi da sovraindebitamento: sono ammessi anche i carichi rientranti in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Precedenti rottamazioni decadute: possono essere definiti i debiti relativi a carichi (periodo 2000-2017 e 2000-2022) per i quali le precedenti definizioni agevolate (rottamazione-ter, saldo e stralcio, rottamazione-quater) siano diventate inefficaci a causa di mancati o tardivi pagamenti.
Rispetto alle passate edizioni, la Finanziaria 2026 introduce restrizioni significative:
- Imposte specifiche: non è possibile definire le imposte non legate a dichiarazioni annuali o controlli automatizzati, come l’imposta di registro e le imposte di successione o donazione;
- Soggetti in regola con la “Quater”: la definizione non può essere richiesta per i carichi (periodo 2000-2022) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute della precedente “rottamazione-quater” o della relativa riammissione;
- Tributi locali e regionali: l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali sono esclusi. Tuttavia, gli Enti Locali hanno la facoltà di approvare regolamenti specifici per includere tributi propri come IMU e Tari.
Modalità di adesione e termini di pagamento
Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve presentare un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026. Nella domanda occorre specificare il numero di rate scelto e l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi interessati.
Una volta presentata la domanda, l’Agente della riscossione è tenuto a inviare al contribuente una comunicazione entro il 30 giugno 2026. In questo documento verranno indicati:
- L’importo totale dovuto per la definizione;
- L’importo delle singole rate;
- Il calendario dettagliato con le date di scadenza di ciascun versamento.
La norma prevede due alternative per l’estinzione del debito:
- Unica soluzione: il pagamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026;
- Rateizzazione: è possibile dilazionare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. A partire dal 1° agosto 2026 (ovvero dalla seconda rata), si applicano interessi nella misura del 3% annuo.
Il contribuente può scegliere tra diverse modalità per effettuare i versamenti:
- Domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nella domanda;
- Moduli precompilati forniti dall’Agente della riscossione (disponibili sul sito internet);
- Sportelli fisici dell’Agente della riscossione.
Per questa procedura non è applicabile la dilazione ordinaria prevista per i contribuenti in difficoltà (ex art. 19, DPR n. 602/73). Inoltre, va ricordato che, a differenza della precedente “rottamazione-quater”, NON è prevista la tolleranza di 5 giorni per il versamento delle rate: il mancato o tardivo pagamento comporta l’inefficacia della definizione.
Effetti della definizione e disciplina per gli Enti Locali
L’adesione alla “rottamazione-quinquies” produce effetti immediati e rilevanti sulla posizione del contribuente, sia in termini di protezione del patrimonio sia di operatività aziendale.
Dalla data di presentazione della dichiarazione e relativamente ai carichi in essa indicati, si determinano i seguenti effetti protettivi e di regolarizzazione:
- Sospensione delle procedure: l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviare nuove azioni esecutive. Le procedure esecutive già avviate sono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- Sospensione dei termini: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi oggetto della domanda;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione: il debitore non è più considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi d’imposta o del pagamento di crediti vantati verso la P.A.;
- Regolarità contributiva (DURC): in presenza di debiti previdenziali, il DURC viene rilasciato regolarmente a seguito della semplice presentazione della domanda di adesione;
- Piani di dilazione precedenti: gli obblighi di pagamento relativi a vecchie rateizzazioni in essere vengono sospesi fino alla scadenza della prima rata della nuova rottamazione (31 luglio 2026), data in cui i precedenti piani verranno automaticamente revocati.
La definizione agevolata decade e perde ogni effetto nei seguenti casi:
- Mancato o insufficiente pagamento dell’unica soluzione o anche di sole due rate, anche non consecutive;
- Mancato pagamento dell’ultima rata del piano;
- Assenza di tolleranza: viene espressamente stabilito che per la “quinquies” non si applica la tolleranza di cinque giorni nei versamenti, che era invece prevista per la precedente “rottamazione-quater”. In caso di decadenza, i versamenti effettuati saranno considerati come acconti sul debito totale residuo e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
La Legge n. 199/2025 riconosce a Regioni, Province e Comuni la facoltà di introdurre autonomamente proprie definizioni agevolate per le entrate di loro competenza.
- Obiettivo: assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario previsto per i carichi statali;
- Oggetto della definizione locale: può riguardare i tributi gestiti direttamente dagli enti (come IMU e Tari) e le entrate di natura patrimoniale;
- Esclusioni: sono tassativamente esclusi dalla facoltà di definizione locale l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali;
- Autonomia regolamentare: gli enti possono deliberare l’abbattimento di sanzioni e interessi anche per debiti già oggetto di accertamento o di controversie tributarie pendenti.
