La Flax tax incrementale, introdotta dalla Finanziaria 2023 è un’agevolazione prevista a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, in base alla quale la quota di reddito incrementale viene tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Essa viene applicata sulla quota di reddito d’impresa o lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
I Soggetti
Possono usufruire del regime in oggetto (solo per il 2023) i seguenti soggetti:
- persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD del mod. REDDITI PF;
- imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
- lavoratori autonomi.
Sono esclusi dal regime in esame:
- i redditi prodotti dalle società di persone / capitali “trasparenti” imputati ai soci.
Merita evidenziare che:
– in caso di imprenditori individuali / lavoratori autonomi con una partecipazione nelle predette società l’agevolazione in esame opera con riferimento al reddito d’impresa derivante dall’impresa individuale / reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR;
– la partecipazione in una società di persone / capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa previa iscrizione della stessa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217, C.c. / registro degli acquisti. In tal caso la quota di reddito / perdita della società di persone imputata all’imprenditore / il dividendo conseguito in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore stesso;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
- i contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi / compensi di € 100.000 nel corso dell’anno. Diversamente, l’applicazione del regime in esame non è preclusa nel caso in cui in uno / più anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che non è necessario che l’attività sia stata esercitata per l’intero triennio 2020-2022, ritenendo che:
- possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
- in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020, il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:
– ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
– confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.
Il calcolo della Flat tax
Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022 e maggiorare tale importo della franchigia del 5%;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il maggior reddito incrementato.
Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E precisa che:
- per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito 2023 va fatto riferimento al reddito dichiarato al netto delle perdite pregresse. A tal fine rileva quanto indicato nel mod. REDDITI PF nei quadri RE, LM, RF, RG e RD;
- il reddito da confrontare è quello relativo alle sole attività d’impresa / lavoro autonomo (non assume rilevanza il reddito complessivo);
- in caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e quindi, in presenza di un parametro di confronto rispetto al 2023 negativo, l’intero reddito 2023 risulta agevolato (nel limite massimo di € 40.000).
La differenza tra reddito 2023 e maggior reddito incrementato, nel limite di € 40.000, costituisce la quota di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%.
La quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo da assoggettare ordinariamente a IRPEF e relative addizionali (tassazione progressiva).
Inoltre:
- la quota di reddito assoggettata alla “Flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per l’individuazione delle aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente;
- la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza / determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
- ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / addizionali 2024 va assunta come base imponibile “quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF”. Ciò comporta la riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024.
Con riferimento all’impresa familiare / azienda coniugale nella Circolare n. 18/E è precisato che:
- l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa (comprensivo della quota attribuita al collaboratore familiare / coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
- l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla quota di reddito attribuita al titolare.
Esempio
Reddito:
2023 € 100.000
2022 € 80.000
2021 € 70.000
2020 € 60.000
La base imponibile della tassa si determina così:
Reddito 2023 euro 100.000
Maggior reddito del triennio euro 80.000
Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000×5%) euro 4000
Maggior reddito incrementato euro 84.000
Incremento reddituale lordo euro 16.000
La base imponibile della tassa è di 16.000 euro e l’imposta sostitutiva pari a 15%x16.000 quindi 2400 euro.