L’inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285.
La causa di decadenza scatta al superamento della soglia di ricavi o compensi “percepiti”; di conseguenza, ricavi o compensi fatturati nel 2023, ma percepiti nel 2024, non rilevano ai fini della soglia relativa al periodo di imposta 2023.
La disapplicazione del regime in corso d’anno ha effetti diversi a seconda dell’imposta interessata; l’IRPEF dovrà essere infatti calcolata in modo ordinario, prendendo a riferimento l’intero periodo di imposta, mentre l’IVA sarà dovuta solo a partire dalle “operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
La fuoriuscita dal regime comporta ulteriori conseguenze, relative, in particolare:
- agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, che scattano sin dall’inizio dell’anno;
- all’applicazione delle ritenute.
Con riferimento all’applicazione delle ritenute l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse non possono essere applicate retroattivamente, rendendosi applicabili al momento della corresponsione dei compensi.
Le ritenute quindi dovranno essere applicate secondo i criteri generali, cioè sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime.
Considerando il fatto che la legge 190/2014 si limita a stabilire che il regime forfetario “cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro”, e non prevede i casi in cui l’attività sia iniziata o termini nel corso dell’anno, si può considerare che i limiti di ricavi o compensi debbano essere ragguagliati ad anno solo nel caso in cui la norma lo preveda espressamente.