La gestione dell’impresa nella SAS e il divieto di immistione del socio accomandante

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.038
Riferimenti normativi: Codice Civile (art. 2318 ss. C.c.; art. 2320 C.c.; art. 2286 C.c.; art. 1392 C.c.; art. 1710 C.c.; art. 2249 C.c.).

La Società in Accomandita Semplice (SAS) è una forma societaria personale che si distingue per la presenza simultanea di due categorie di soci ben definite. Questa caratteristica peculiare definisce con precisione i poteri e i limiti attribuiti ai partecipanti. L’autorità gestionale è sostanzialmente concentrata nella figura del socio accomandatario, mentre il socio accomandante è espressamente escluso dalla gestione dell’impresa e assume esclusivamente il ruolo di investitore di capitale. La posizione del socio accomandante è normata dall’art. 2320 C.c., la cui violazione delle rigorose norme stabilite può comportare la trasformazione dell’accomandante in accomandatario, con conseguente assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso terzi per le obbligazioni sociali, oltre alla possibile esclusione dalla società.

La SAS e la distinzione tra i soci

La Società in Accomandita Semplice è regolamentata nel Capo IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile. Il fattore distintivo che mantiene l’interesse di numerosi operatori economici risiede nella differenziazione tra le due categorie di soci, una distinzione che si fonda sul diverso potere gestionale e sul diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.

Le due categorie di soci si distinguono come segue:

  • Socio Accomandatario: A questa figura compete in via principale la gestione della società, e su di essa ricade la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per le obbligazioni contratte dalla società.
  • Socio Accomandante: Risponde esclusivamente nei limiti della quota di capitale conferita, a meno che non intervenga nella gestione societaria. A questa categoria è espressamente vietata la partecipazione alla gestione della società.

La diversa qualifica del socio non deriva da visioni divergenti sulla gestione, ma rappresenta la naturale distinzione legata alle responsabilità che ciascun socio intende assumersi. Qualsiasi clausola statutaria che preveda la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre il capitale conferito è considerata nulla, in quanto il regime della partecipazione alle perdite è strettamente correlato alla responsabilità per le obbligazioni sociali.

La gestione dell’impresa nella SAS (Socio Accomandatario)

Nella SAS, l’amministrazione della società può essere attribuita esclusivamente ai soci accomandatari, in conformità all’art. 2318, comma 2, C.c. Se non specificato nell’atto costitutivo, la gestione spetta a tutti i soci accomandatari, applicando la disciplina prevista per le società semplici.

I soci accomandatari, anche se non partecipano attivamente all’amministrazione della società in caso di modello organizzativo differente, rimangono comunque illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Gli amministratori, che sono incaricati della gestione, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, senza distinzione tra amministrazione ordinaria o straordinaria.

Diritti e doveri degli amministratori sono regolati dalle norme relative al mandato. È stato sollevato un dubbio significativo riguardo alla piena applicabilità del parametro della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 C.c.) nella valutazione dell’adempimento degli obblighi gestionali. Si ritiene, infatti, che il livello di responsabilità nell’adempimento degli obblighi dovrebbe essere proporzionato alla professionalità e alla diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Questo standard elevato implica una preparazione qualificata e la capacità di prendere decisioni informate basate su un rischio ponderato, superando la semplice diligenza media.

Il divieto di immistione e la responsabilità del Socio Accomandante

L’art. 2320 C.c. stabilisce il divieto d’ingerenza o di immistione per il socio accomandante. Questo divieto impone che gli accomandanti non possano compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società.

In sostanza, il ruolo del socio accomandante è definito dall’esclusione dalla gestione operativa e dall’imposizione del divieto di interferire nell’amministrazione societaria. Questo divieto non viene superato nemmeno da una “cogestione” con un soggetto titolato (l’accomandatario), poiché il divieto si applica nel momento in cui viene assunta una decisione riguardante l’attività d’impresa.

L’unica eccezione al divieto di immistione riguardo alle attività esterne è che il socio accomandante possa agire solo in forza di procura speciale per singoli affari.

Violazione del divieto e riconoscimento di specifici diritti e facoltà

Conseguenze della Violazione del Divieto di Immistione

La violazione del divieto di ingerenza da parte del socio accomandante comporta due conseguenze principali. Innanzitutto, egli assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali sorte dal momento della violazione, senza effetto retroattivo sugli atti precedenti. In secondo luogo, la violazione può comportare la possibile esclusione dalla società, prevista dall’art. 2286 c.c., basata su gravi inadempienze. Tale esclusione non è automatica, ma viene decisa dalla maggioranza dei soci secondo la maggioranza del capitale.

Riconoscimento di Diritti e Facoltà

Il divieto generale di ingerenza degli accomandanti è compensato da specifici diritti che permettono loro di intervenire in modo limitato.
Essi possono partecipare alla gestione solo in due ambiti:

  • per atti di amministrazione interna, prestando la loro opera sotto la guida degli amministratori e, se previsto dall’atto costitutivo, fornendo autorizzazioni o pareri su determinate operazioni;
  • per attività verso terzi, che possono compiere solo tramite procura speciale rilasciata dagli accomandatari per affari specifici. La procura deve essere chiaramente circoscritta e rispettare le formalità richieste dal tipo di contratto da concludere, come previsto dall’art. 1392 c.c. In ogni caso, gli accomandanti mantengono sempre il diritto di ricevere il bilancio annuale e di verificare libri e documenti della società per controllarne la correttezza.

In sintesi, nella Società in Accomandita Semplice la netta separazione tra soci accomandatari e accomandanti garantisce equilibrio tra gestione e investimento: i primi assumono piena responsabilità per le scelte operative, mentre i secondi partecipano solo con il capitale, senza interferire nella gestione. Questa distinzione tutela sia la società sia gli investitori, pur assicurando agli accomandanti strumenti di controllo e trasparenza sul funzionamento e sulla situazione economica dell’impresa.

Per maggiori informazioni riguardo la gestione e costituzione di una Società in Accomandita Semplice, vi invitiamo a contattarci.

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