Ferme restando le disposizioni sull’obbligo vaccinale per il settore sanitario, le nuove regole riguardano l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato (art. 9-septies), nel settore pubblico e negli uffici giudiziari.
La portata dell’estensione relativa al settore privato è vasta e tale da ricomprendere qualsiasi attività lavorativa, prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. La norma prevede, infatti, l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato” per poter accedere “nei luoghi in cui la predetta attività è svolta”, salvo che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È inoltre specificato che tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso tali luoghi di lavoro.
Il testo fa dedurre quindi che qualsiasi soggetto che rivesta la qualità di datore di lavoro sia tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro. L’obbligo dovrebbe valere anche per il lavoro domestico, per cui i privati saranno tenuti a controllare il possesso del green pass da parte dei loro collaboratori domestici.
Le modalità del controllo dei datori di lavoro dovranno essere da loro definite entro il prossimo 15 ottobre. Viene specificato che il controllo potrà anche essere a campione e “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. I soggetti incaricati del controllo dovranno essere individuati con atto formale e, ovviamente, tale controllo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17 giugno 2021. In caso di mancato controllo il datore di lavoro può incorrere in una multa fra i 400 e i 1000 euro.
La norma prevede chiaramente che il mancato possesso del green pass non determina conseguenze disciplinari sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, escludendo così la possibilità di licenziamenti. Il datore di lavoro non dovrà procedere alla sospensione del lavoratore, ma è stabilito per i lavoratori l’obbligo di esibire il certificato per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo possiede sarà assente ingiustificato e scatterà sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. Per il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass, è prevista una sanzione amministrativa compresa fra i 600 e i 1.500 euro.